PAROLE CHIAVE: società di fatto, coniugi, recesso del socio, atto unilaterale recettizio, scioglimento della società, art. 2272 c.c., art. 2285 c.c., art. 2289 c.c., liquidazione della quota, Cassazione.
IN SINTESI
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (di seguito, più semplicemente, la Corte), con la sentenza n. 29036/2025, traccia una distinzione netta tra l’esercizio del diritto di recesso del singolo socio e lo scioglimento della società di fatto tra coniugi. Secondo i giudici di legittimità, l’abbandono materiale dell’attività comune da parte di uno dei coniugi non costituirebbe un fatto da solo sufficiente all’applicazione degli istituti appena richiamati. Il recesso ex art. 2285 c.c., infatti, consiste in un atto unilaterale recettizio e richiede una manifestazione di volontà comunicata agli altri soci: solo da quel momento il socio perde lo status socii e matura il diritto alla liquidazione della quota ex art. 2289 c.c. Parimenti inapplicabile è il regime dello scioglimento della società di persone ex art. 2272, essendo possibile perseguire l’oggetto sociale in assenza di attività lavorativa da parte di uno dei due soci e non ricorrendo l’ipotesi della mancanza di pluralità di soci.
IL CASO E LA QUESTIONE
Due coniugi, separati legalmente nel 2000, avevano gestito per anni una farmacia in forma di società di fatto. Nel 1996 la moglie si era allontanata dall’esercizio farmaceutico; nel gennaio 2003, con la notificazione dell’atto di citazione, aveva chiesto la liquidazione della propria quota e degli utili non percepiti. Il Tribunale di Palermo le riconobbe oltre 3,4 milioni di euro; la Corte d’Appello ridusse drasticamente la somma a circa 946.000 euro, sul presupposto che la società si fosse sciolta già nel 1996 per «sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale» (art. 2272 n. 2 c.c.), con conseguente esclusione di qualunque utile successivo.
L’attrice in primo grado ricorreva, dunque, in Cassazione chiedendo, in estrema sintesi, ai giudici di legittimità di chiarire tre profili strettamente collegati: l’allontanamento di fatto di uno dei soci dall’attività comune comporta automaticamente lo scioglimento della società? Integra di per sé un recesso? E, in difetto, a quale momento va ancorata la liquidazione della quota del socio che decida di uscire?
LA DECISIONE
La Cassazione accoglie i primi tre motivi di ricorso e cassa con rinvio, distinguendo nettamente i tre istituti che la Corte d’Appello aveva erratamente applicato.
In primo luogo, la domanda di liquidazione della quota non è domanda di scioglimento della società. Qualificandola come tale, la Corte d’Appello aveva alterato la causa petendi (la ragione giuridica posta a fondamento della pretesa) e violato l’art. 112 c.p.c., pronunciandosi oltre i limiti del thema decidendum. Neppure l’eccezione del marito, contenuta nell’appello proposto in via principale, di «avvenuto scioglimento dal 1996» poteva legittimare tale ampliamento: il giudizio verteva sulla liquidazione della quota della socia uscente, non sulla sorte della società.
Sul piano sostanziale, l’allontanamento materiale di un socio non scioglie la società, neppure quando i soci sono soltanto due, poiché l’art. 2272 n. 3 c.c. ancora lo scioglimento al mancato ripristino della pluralità entro sei mesi dal recesso. E, soprattutto, l’abbandono di fatto dell’attività non equivale di per sé a recesso. Il recesso è atto unilaterale recettizio: produce effetto solo quando è perviene a consocenza degli altri soci. Finché tale comunicazione non interviene, il socio che ha materialmente cessato di frequentare l’esercizio rimane socio a tutti gli effetti, con il diritto a partecipare agli utili (salva la riduzione proporzionale al minor conferimento lavorativo ex art. 2263 c.c.).
Nel caso di specie il recesso si è perfezionato il 15 gennaio 2003, con la notificazione dell’atto di citazione contenente la richiesta di liquidazione della quota. Da quel momento — e solo da quel momento — la socia ha perso lo status socii e ha acquisito il diritto alla liquidazione ex art. 2289 c.c., calcolata sulla base della situazione patrimoniale della società a quella data. Per il periodo 1996–2003 le spettano invece gli utili che il marito si è integralmente attribuito.
La decisione si segnala per la chiarezza sistematica in una materia in cui convivono, spesso confondendosi, vincolo coniugale, comunione legale, impresa familiare ex art. 230-bis c.c. e veri e propri rapporti societari. Una simile giurisprudenza è certamente rilevante per la risoluzione di crisi societarie familiari e separazioni tra coniugi imprenditori.
