PAROLE CHIAVE: Competenza territoriale, clausole vessatorie, Foro derogabile, art. 1341 c.c., doppia sottoscrizione, condizioni generali di contratto.
IN SINTESI
All’interno dell’ordinanza in commento, la Corta di Cassazione (d’ora in avanti, più semplicemente, la Corte) affronta la difficile questione della validità della clausola di deroga della competenza territoriale contenuta nei contratti predisposti unilateralmente da una delle parti.
In particolare, era controverso se le modalità di specifica approvazione per iscritto richieste dall’articolo 1341, comma 2, del Codice Civile fossero state rispettate nel caso di specie. La Corte ribadisce, rispetto a quanto già sostenuto nella precedente giurisprudenza che non è necessaria la riproduzione integrale del testo della clausola al momento della specifica approvazione. È sufficiente il richiamo al numero dell’articolo, purché accompagnato da un’indicazione, anche sintetica, del suo contenuto.
Tale approccio mira a garantire che l’aderente sia consapevole del carattere oneroso dell’impegno, senza imporre formalismi eccessivi che ostacolerebbero la celerità dei traffici commerciali. Poiché nel caso di specie la clausola era identificata da titolo e numero, la Corte ha confermato la validità della deroga.
La decisione si pone sul solco di giurisprudenza consolidata della stessa Corte.
IL CASO E LA QUESTIONE
La controversia riguardava un contratto stipulato tra due società, contenente una clausola di deroga del foro generale delle persone giuridiche in favore del Foro Genova. All’esito della decisione del Tribunale di Cagliari di dichiarare la propria incompetenza in ossequio a quanto contenuto nel regolamento contrattuale, una delle Società decide di ricorrere ex art.42 c.p.c. in Cassazione lamentando l’inefficacia dell’accordo nella parte in cui derogava la competenza ad un diverso giudice da quello ordinariamente competente.
Il ricorrente ha sostenuto l’inefficacia di tale clausola per violazione dell’articolo 1341, comma 2, del Codice Civile.
Secondo la tesi difensiva, la prassi di raggruppare diverse clausole sotto un’unica sottoscrizione non sarebbe idonea a integrare il requisito della specifica approvazione.
In particolare, veniva contestata la mancanza di una firma dedicata che rendesse la parte aderente pienamente consapevole del contenuto oneroso della disposizione. La questione sottoposta ai giudici di legittimità (ovvero i giudici che verificano la corretta applicazione delle norme di diritto) attiene dunque al limite di validità del richiamo cumulativo di clausole vessatorie mediante rinvio numerico e descrittivo.
LA DECISIONE
La Corte nel decidere ha richiamato alcuni precedenti come l’ordinanza Cass. 12739/2017 in cui era stato precisato che la clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l’altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente, ed a tale fine è sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta.
Il principio è stato confermato anche dall’ordinanza Cass. 17939/2018 in cui la Corte ha ricordato come le tutele previste nel codice civile abbiano lo scopo di «sollecitare in modo adeguato l’attenzione del contraente debole allo scopo di consentirgli di pervenire a una sottoscrizione consapevole del contenuto di una condizione a lui sfavorevole». Viene esclusa la validità «di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non». L’efficacia di una firma sotto l’elenco cumulativo di clausole vessatorie e non è possibile se oltre alla mera indicazione del numero sia presente benché sommariamente, il contenuto di ciascuna.
Pertanto, sono state rigettate le doglianze della ricorrente, confermando la competenza del foro individuato contrattualmente. I giudici hanno chiarito che la normativa a tutela dell’aderente intende evitare il rischio di firme al buio, ma non deve tradursi in un rigore formale paralizzante.
Nel provvedimento si legge che è sufficiente l’indicazione della rubrica o del titolo della clausola per soddisfare l’onere di attenzione richiesto all’aderente.
Poiché nel contratto oggetto di lite la clausola relativa al foro era chiaramente indicata con numero e descrizione, la Corte ha ritenuto integrato il requisito della specifica approvazione per iscritto.
In definitiva, la sottoscrizione cumulativa è efficace se permette di identificare chiaramente il contenuto del maggior onere previsto dalla causola predisposta unilateralmente.
