PAROLE CHIAVE: azione revocatoria, debitore, atto dispositivo, dolo specifico, dolo generico, art. 2901 c.c., Sezioni Unite, società, credito.
IN SINTESI
La Corte di Cassazione Civile, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1898/2025, si è pronunciata in ordine all’individuazione dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., nell’ipotesi in cui l’atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito.
La Corte ha affermato che, ai fini dell’accoglimento dell’azione, è necessario il dolo specifico del debitore: l’atto deve essere dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie future, mediante una modificazione della consistenza o della composizione del patrimonio del debitore.
In tale prospettiva, non è sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio (scientia damni), ma è richiesta una dolosa preordinazione dell’atto (animus nocendi), accompagnata, negli atti a titolo oneroso, dalla consapevolezza del terzo della medesima finalità.
La Suprema Corte si discosta così dall’orientamento giurisprudenziale minoritario che riteneva sufficiente, per accertare il consilium fraudis, la semplice previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, senza necessità di accertare uno specifico intento fraudolento o la consapevolezza del terzo.
IL CASO E LA QUESTIONE
Il caso in esame trae origine dal credito vantato dalla società A nei confronti della società B, in virtù di un assegno bancario rimasto insoluto.
La società B ha stipulato un contratto di compravendita avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di cinque beni immobili in favore di una società terza.
La società A conveniva in giudizio la società B e la società C, per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dei suddetti atti dispositivi ritenuti pregiudizievoli della garanzia patrimoniale.
Si costituiva la società C, e resisteva alla domanda, sostenendo che la compravendita era anteriore al sorgere del credito, e negando la dolosa preordinazione dell’atto a pregiudicare i diritti dei creditori e la propria consapevolezza di tale intenzione.
La domanda veniva rigettata in primo grado. La società A proponeva appello dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale accoglieva la domanda e dichiarava inefficaci gli atti impugnati, ritenendo sufficiente, ai fini della sussistenza dell’animus nocendi, la mera previsione del pregiudizio arrecato ai creditori (dolo generico).
La società C propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, deducendo la necessità del dolo specifico del debitore e della consapevolezza del terzo, l’erronea applicazione di presunzioni, la non corretta valutazione degli elementi fattuali e l’errata qualificazione dell’atto integrativo come nuovo atto traslativo con applicazione della disciplina degli atti successivi al sorgere del credito.
La causa viene, dunque, rimessa alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto giurisprudenziale relativo alla natura del dolo richiesto dall’art. 2901 c.c.
LA DECISIONE
Come rilevato dai giudici della Suprema Corte, è possibile distinguere due orientamenti giurisprudenziali sugli elementi costitutivi dell’azione revocatoria: uno che ritiene sufficiente il dolo generico del debitore, inteso come mera consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie (scientia damni), e un altro, prevalente, che ritiene necessaria la dolosa preordinazione dell’atto, ossia la specifica finalità di pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro (animus nocendi).
La Corte osserva che l’identificazione dell’elemento soggettivo nella mera consapevolezza del pregiudizio determinerebbe un’eccessiva estensione dell’ambito applicativo dell’azione revocatoria, già ampliato dalla nozione di eventus damni.
Tale impostazione si porrebbe in contrasto con la natura eccezionale dell’azione revocatoria che, in deroga al principio di cui all’art. 2740 c.c., consente al creditore di ottenere l’annullamento degli atti compiuti dal debitore in data anteriore al sorgere del credito e di agire esecutivamente sui beni appartenenti alla sfera patrimoniale di un terzo.
La Corte, dunque, afferma che per gli atti anteriori l’azione è ammissibile soltanto quando l’atto sia compiuto in attuazione di un disegno fraudolento, volto a sottrarre i beni posti a garanzia del credito. Ne consegue la necessità, negli atti a titolo oneroso, di provare la dolosa preordinazione e la consapevolezza del terzo, in un’ottica di bilanciamento tra la tutela del creditore e le esigenze di certezza e sicurezza dei traffici giuridici.
Nella sentenza, le Sezioni Unite enunciano, pertanto, il seguente principio di diritto:
«In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la dolosa preordinazione richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (dolo generico), ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.»
