PAROLE CHIAVE: identità di genere, rettificazione anagrafica, libertà di circolazione (art. 21 TFUE), cittadinanza europea, diritti fondamentali.

IN SINTESI

La Corte di giustizia dell’Unione europea stabilisce che il rifiuto da parte di uno Stato membro di rettificare il sesso anagrafico di un proprio cittadino transgender, che abbia esercitato la libertà di circolazione, è incompatibile con il diritto dell’Unione. La mancata corrispondenza tra identità vissuta e identità giuridica incide concretamente sulla possibilità di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione, oltre a ledere diritti fondamentali della persona. Pur riconoscendo che la materia dello stato civile rientra nelle competenze nazionali, la Corte ribadisce che tali competenze devono essere esercitate nel rispetto del diritto dell’Unione e non possono tradursi in limitazioni sproporzionate.

IL CASO E LA QUESTIONE

La vicenda riguarda una cittadina bulgara transgender residente in Italia, la quale aveva chiesto alle autorità bulgare la rettificazione del sesso nei registri anagrafici. Tale richiesta era stata ripetutamente respinta sulla base del diritto interno, anche in ragione di considerazioni legate a valori morali e religiosi.

La mancata rettificazione impediva alla ricorrente di ottenere documenti coerenti con la propria identità di genere, generando difficoltà concrete nella vita quotidiana e nell’esercizio della libertà di circolazione all’interno dell’Unione. La questione giuridica sottoposta alla Corte riguardava la compatibilità di tale rifiuto con il diritto dell’Unione, in particolare con l’art. 21 TFUE e con la tutela dei diritti fondamentali, e se uno Stato membro possa negare il riconoscimento giuridico dell’identità di genere senza violare tali principi.

LA DECISIONE

La Corte afferma che il rifiuto di rettificazione anagrafica costituisce un ostacolo alla libertà di circolazione, in quanto la discrepanza tra identità reale e documenti ufficiali espone la persona a difficoltà amministrative e giuridiche nei rapporti transfrontalieri. L’identità di genere viene ricondotta alla sfera della vita privata e familiare, e dunque tutelata come diritto fondamentale nell’ordinamento dell’Unione. Pur ribadendo che lo stato civile resta di competenza degli Stati membri, la Corte chiarisce che tale competenza incontra un limite nel rispetto del diritto dell’Unione. Non possono quindi essere giustificate restrizioni fondate su valori morali o religiosi quando esse risultano sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti. Ne consegue che i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili.

La pronuncia consolida così il principio secondo cui la rettificazione anagrafica del sesso non è una mera concessione discrezionale, ma un diritto connesso alla dignità e all’identità personale, la cui tutela assume rilievo anche a livello sovranazionale. Particolarmente rilevante è il limite posto dalla Corte al ricorso a giustificazioni fondate su valori morali, religiosi o tradizionali. Pur nel rispetto del pluralismo e delle identità costituzionali degli Stati membri, tali elementi non possono legittimare restrizioni che incidano in modo sproporzionato sulla dignità e sull’autodeterminazione della persona.

Si rafforza, quindi, l’idea di un nucleo incomprimibile di diritti fondamentali che gli Stati sono tenuti a garantire anche nell’esercizio delle proprie competenze esclusive.